Competenze Di Ingegneri, Architetti E Geometri

  1. Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto – R.D. n. 2537/1925 e s.m.i.)
  2. Regolamento per la professione di geometra – R.D. n. 274/1929 e s.m.i. (PDF)
  3. Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato – R.D. n. 2229/1939, art. 1 abrogato dal decreto legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010 (Gazzetta Ufficiale)
  4. Modifiche e integrazioni della disciplina delle professioni – D.P.R. n. 328/2001
  5. Competenze ingegneri junior – Circolare CNI del luglio 2008
  6. Competenze architetti junior – Circolare CNAPPC del 2 luglio 2009
  7. Sentenza della Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009
  8. Competenze professionali ingegneri e geometri – Circolare CNI del 4 novembre 2009
  9. Competenze professionali ingegneri/architetti e geometri – Circolare CNAPPC del 17 dicembre 2009
  10. Parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 21 luglio 2014
tabella comparazione competenze professionali
Competenze Geometra R.D. n. 274/1929 Ingegnere R.D. n. 2537/1925 Architetto R.D. n. 2537/1925
operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
misura e divisione di fondi rustici (art. 16, R.D. n. 274/1929) X --- ---
misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie (art. 16, R.D. n. 274/1929) X --- ---
stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; X --- ---
funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie (art. 16, R.D. n. 274/1929) X --- ---
curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari (art. 16, R.D. n. 274/1929) X --- ---
progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m) (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici (art. 16, R.D. n. 274/1929) X X ---
+ stima fondi rustici e di aree a fini espropriativi (art. 18, R.D. n. 274/1929) --- X ---
+ stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali (art. 18, R.D. n. 274/1929) --- X ---
+ stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati (art. 18, R.D. n. 274/1929) --- X ---
+ L’esecuzione delle opere deve essere diretta possibilmente da un ingegnere od architetto iscritto nell’albo (art. 3, R.D. n. 2229/1939) --- X X
+ Certificato di collaudo delle opere a conclusione dei lavori strutturali  (art. 3, R.D. n. 2229/1939) --- X ---
Art. 93 – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19; D.P.R. n. 380/2001)
  1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
  2.  Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  3.  Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
    4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. […omissis…]
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modeste costruzione civili
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